Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 433-bis del codice civile, recante obblighi alimentari del convivente).

      1. Dopo l'articolo 433 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 433-bis. - (Obblighi alimentari del convivente). - Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, è tenuto a prestare all'altro convivente gli alimenti nell'ipotesi in cui questi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
      Nel caso sussistano le condizioni di cui al primo comma, il convivente è tenuto a prestare gli alimenti all'altro convivente, che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, anche oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.
      L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza».